Tutti gli aggiornamenti sulle agevolazioni previste dalla nuova legge.
Bentornati sul nostro blog, che come sapete è dedicato all’immobiliare e a tutto quello che riguarda le abitazioni. Oggi parliamo dei bonus contenuti nel DL Rilancio, convertito in legge il 16 luglio, che finalmente sono stati approvati con qualche piccola modifica. In particolare, all’interno della nuova normativa spiccano numerose agevolazioni e incentivi che hanno la finalità di favorire la ripresa economica del Paese. Scopriamo insieme i dettagli che riguardano questi bonus caso per caso.
Iniziamo con il bonus per i condomini. Rispetto a quanto previsto nel DL rilancio, ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda i tetti di spesa massimi per i lavori: per coibentare gli edifici dei condomini che presentano da due a otto abitazioni, è possibile ottenere fino a 40mila euro per ciascuna unità immobiliare. Mentre per i condomini che hanno almeno nove abitazioni, si possono ottenere fino a 30mila euro. Per quanto riguarda il cambio della caldaia, il tetto di spesa massimo scende da 30mila euro a 20mila euro per i condomini da due a otto unità e a 15mila euro per le unità più grandi.
E sul fronte delle case indipendenti e delle villette a schiera? Qual è il tetto di spesa massimo per il super ecobonus? Come anticipato, secondo la nuova legge è possibile estendere il bonus e la detrazione fiscale anche alle seconde case, ma non più di due. Invece nel caso delle abitazioni di lusso che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non è possibile accedere all’agevolazione. I tetti massimi di spesa per il cambio della caldaia e per la coibentazione dell’edificio sono rispettivamente di 30mila euro e di 50mila euro.
Passiamo ad analizzare il super ecobonus al 110%, di cui si può beneficiare per due abitazioni, siano esse unifamiliari, plurifamiliari o condominiali. La detrazione riguarda gli interventi di efficientamento energetico che migliorino di due classi l’efficienza energetica di condomini, villette e anche seconde case. Invece non possono accedervi le abitazioni di lusso, le ville e i castelli. Il super ecobonus si affianca alle altre agevolazioni, quali il sisma bonus, il bonus ristrutturazione al 50%, il bonus verde al 36% e il bonus mobili al 50%. La detrazione del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente vale dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ma quali sono nel dettaglio gli interventi che possono accedere a questa detrazione?
Innanzi tutto gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. La detrazione viene calcolata su un totale complessivo di spesa che non superi i 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. In secondo luogo il super ecobonus al 110% riguarda gli interventi sugli edifici unifamiliari oppure sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale presenti con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o per la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con un’efficienza pari almeno alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. È possibile detrarre un massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio nel caso di interventi su parti comuni. Infine la detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi descritti.
Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono assicurare complessivamente il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ma, se ciò non fosse possibile, devono garantire il conseguimento della classe energetica più alta. La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari differenti da quello adibito ad abitazione principale. In particolare, i beneficiari dell’agevolazione sono sei: i primi sono i condomini. Poi ci sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Seguono gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati che possono accedere all’agevolazione con un termine di sei mesi in più, cioè fino al 30 giugno 2022, nonché gli enti con le stesse finalità sociali dei sopraccitati istituti: parliamo di istituti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing. Anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa possono accedere al super ecobonus al 110%, per interventi realizzati sugli immobili in loro possesso e assegnati in godimento ai propri soci. Altri beneficiari sono gli enti del terzo settore come ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Infine le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono richiedere la detrazione per determinate tipologie di intervento, come i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
A questo punto andiamo a scoprire i dettagli che riguardano il sismabonus. Per le spese effettuate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi mirati alla riduzione del rischio sismico si può accedere al superbonus del 110%. Nel caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e della contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione è del 90%. Le disposizioni non riguardano gli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari differenti rispetto a quello adibito ad abitazione principale.
Per quanto riguarda le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, eseguita insieme a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, la detrazione prevista per legge è del 110%, fino a un tetto massimo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.