Quali sono le norme di sicurezza da rispettare?
L’articolo del nostro blog non può che essere dedicato alle agenzie immobiliari, che finalmente da oggi possono riaprire insieme alle attività che hanno a che fare con la vendita e l’affitto di abitazioni, uffici e altri tipi di immobili. La conferma era arrivata dal decreto presentato dal Governo il 26 aprile, che aveva inserito il codice Ateco 68 nelle attività che possono ricominciare a lavorare a partire dalla data odierna.
Si tratta di un grande risultato per Anama-Fimaa-Fiaip, la consulta delle varie associazioni di categoria che aveva evidenziato come l’intermediazione immobiliare fosse tra gli esercizi commerciali con un livello basso in termini di classe di aggregazione sociale e di rischio integrato allo svolgimento dell’attività. Qualche giorno fa la consulta aveva affermato in una nota congiunta che “l’accoglimento da parte del Governo della nostra proposta sia significativo e strategico per la vitalità del settore immobiliare che, nonostante non si sia mai realmente ripreso dalla crisi del 2008, rappresenta ad oggi il 22% del prodotto interno lordo italiano”.
Secondo le stime delle associazioni, durante il lockdown non si sono potuti perfezionare circa 65mila contratti di locazione di varie tipologie e 20mila atti di compravendita. Adesso però si riparte, anche se con le dovute accortezze: tra i potenziali acquirenti o affittuari che volessero visitare una casa abitata, andrà fatta una precisa scrematura. Inoltre i sopralluoghi potranno essere effettuati esclusivamente con l’utilizzo di mascherina, guanti e calzari, senza toccare nulla e mantenendo le distanze di sicurezza. Naturalmente invece le visite presso gli immobili vuoti appaiono molto più semplici.
Ma quali sono per le agenzie le norme di sicurezza da seguire a partire da oggi? Una risposta generale arriva ancora una volta dalla consulta Anama-Fimaa-Fiaip, che giorni fa aveva dichiarato che “l’apertura delle agenzie avverrà con senso di responsabilità, nel massimo rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie e di sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nello svolgimento delle attività a tutela dalla salute pubblica”. Nel dettaglio, invece, è il DPCM del 26 aprile a fornire un valido aiuto agli operatori del settore. L’allegato 5 del decreto infatti contiene le “Misure per gli esercizi commerciali”, norme a cui tutti gli esercizi commerciali devono attenersi per riprendere il proprio lavoro in tutta sicurezza. Quali sono nello specifico?
In primo luogo, il mantenimento del distanziamento personale in tutte le attività e le loro fasi. Secondariamente, la garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. Ancora, la garanzia di un’adeguata aerazione naturale e del ricambio d’aria. A seguire, l’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, che devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. Un’altra norma prevede l’utilizzo di mascherine nei luoghi o negli ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative quando non è possibile garantire il distanziamento interpersonale.
Inoltre gli accessi dovranno essere regolamentati e scaglionati secondo le seguenti tre modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili e differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Infine, i locali commerciali devono offrire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Naturalmente tra le attività lavorative di un agente immobiliare ci sono anche quelle di formazione e aggiornamento. E anche in questo caso il decreto del 26 aprile fornisce due indicazioni da seguire nella parte che riguarda l’organizzazione del lavoro in azienda. La prima è che non sono consentite le riunioni in presenza, ma nel caso in cui queste fossero necessarie e urgenti e nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria, sempre garantendo il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia e aerazione dei locali. La seconda norma prevede la sospensione e l’annullamento di tutti gli eventi interni e di ogni attività di formazione in modalità in aula, anche se obbligatoria e se già organizzata. In ogni caso è possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
Le ultime norme di cui gli agenti immobiliari devono tenere conto sono quelle igienico-sanitarie per minimizzare il rischio di contagi: è necessario lavarsi spesso le mani, evitare strette di mano e mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, ma anche praticare l’igiene respiratoria, ossia starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Inoltre non bisogna toccarsi occhi, naso, bocca con le mani e coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Infine si devono pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e utilizzare le protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva.